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L’influenza del cristianesimo sullo sviluppo del diritto occidentale – L’INDISCRETO
Con la conversione degli imperatori romani al cristianesimo nel quarto secolo, la chiesa si trovò a operare dall’interno della struttura di potere. Era ora di fronte ad una prospettiva del tutto differente sulla questione del rapporto tra diritto e religione. Ci si doveva ormai chiedere se il fatto che l’imperatore aveva abbracciato la fede cristiana comportasse delle conseguenze rispetto al suo ruolo di legislatore. La storia rispose che gli imperatori cristiani di Bisanzio considerarono una propria responsabilità cristiana quella di modificare il diritto, come dissero, «nel senso di una più grande umanità».5 Sotto l’influenza del cristianesimo il diritto romano postclassico riformò il diritto di famiglia. Diede alla moglie una posizione di maggiore eguaglianza giuridica attraverso il requisito del mutuo consenso di entrambi gli sposi per la validità del matrimonio, nonché attraverso un più difficile accesso al divorzio (al tempo ciò rappresentava un passo verso la liberazione delle donne!) e l’abolizione del potere di vita e di morte del padre sui figli. La riforma riguardò anche la schiavitù: fu riconosciuto allo schiavo il diritto di ricorrere ad un magistrato se il padrone abusava dei suoi poteri e persino il diritto alla libertà se il padrone si comportava in modo crudele; vennero così moltiplicati i modi in cui gli schiavi potevano essere «manomessi» e si permise loro di acquisire diritti attraverso legami di parentela con uomini liberi. Fu anche introdotto il concetto di equità nei diritti e nei doveri e venne così temperato il rigore delle prescrizioni generali. La collezione di leggi compilate da Giustiniano e dai suoi successori nel sesto, settimo e ottavo secolo fu così ispirata almeno in parte dalla convinzione che il cristianesimo esigesse una sistematizzazione del diritto onde consentirne l’umanizzazione. Di certo tali riforme non andavano attribuite soltanto al cristianesimo, ma esso diede loro una forte spinta e ne fornì la maggiore giustificazione ideologica. Come la disobbedienza civile, la riforma del diritto nel senso di una maggiore umanità rimane un principio fondamentale del pensiero giuridico cristiano derivato dall’esperienza della chiesa nei primi secoli.Diversamente dagli imperatori bizantini che ereditarono la grande tradizione giuridica della Roma pagana, i governanti dei germani, degli slavi e degli altri popoli europei di quel tempo, tra quinto e decimo secolo, seguivano un regime costituito principalmente da consuetudini primitive tribali e dalla legge del taglione. È ben più che una coincidenza il fatto che i governanti di molti dei maggiori popoli tribali, dall’Inghilterra anglo-sassone alla Russia di Kiev, dopo la loro conversione al cristianesimo abbiano promulgato collezioni scritte di leggi tribali e abbiano introdotto varie riforme, soprattutto in materia di famiglia e schiavitù, di protezione dei poveri e degli oppressi, di proprietà ecclesiastica e diritti del clero.6 Le leggi di Alfredo il Grande (890 dC circa) si aprono con i Dieci Comandamenti e con estratti della legge mosaica. Lo stesso Alfredo il Grande, nella sua rivisitazione delle leggi anglosassoni delle origini, include questi fondamentali principi di giustizia: «giudica con grande equanimità. Non giudicare in un modo per il ricco e in un altro modo per il povero. Non giudicare in un modo per il tuo amico e in un altro modo per il tuo nemico».
Basta questo estratto per definire, e quindi segnalarvi, il post su L’Indiscreto che indaga il rapporto tra cristianesimo e Diritto. Filosofia, morale e Storia che s’intrecciano sul filo dell’Impero Romano d’Oriente, forse la società più sofisticata e a suo modo intrigante che la cultura abbia mai espresso.


