Con CAF UIL
la dichiarazione dei redditi
con il modello 730 è più facile,
veloce e sempre correggibile.

Che cos'è
- non richiede calcoli perché sono effettuati dal CAF;
- eventuali rimborsi o pagamenti di imposte sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta nelle prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione. Anche se hai un sostituto d’imposta puoi comunque scegliere di presentare il modello 730 senza sostituto e chiedere il rimborso direttamente ad Agenzia delle Entrate;
- è possibile compensare eventuali crediti IRPEF con altre imposte da pagare (es. Imu, cedolare secca, ecc);
- da questo anno con il modello 730 si possono dichiarare anche i redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva e le plusvalenze di natura finanziaria;
Come e quando si presenta il modello 730 al CAF
- Il contribuente che presenta il modello 730 tramite il CAF deve autorizzarlo oppure non autorizzarlo a consultare i dati presenti nel modello 730 precompilato predisposto dall’agenzia delle Entrate. Resta inteso che, indipendentemente dal consenso ad accedere alla precompilata il contribuente deve sempre consegnare la documentazione tributaria giustificativa dei dati da riportare nella dichiarazione (es. C.U., documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili, altri redditi, visure catastali, ecc.);
- Su tutta la documentazione acquisita e conservata dal Caf, verrà apposto il “visto di conformità”, vale a dire il Caf verifica la conformità tra i dati esposti nel modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione presentata dal contribuente;
- L’ eventuale controllo formale (verifica della documentazione) da parte dell’Agenzia delle Entrate è effettuato nei confronti del Caf, mentre il controllo relativo alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni o alle agevolazioni, viene effettuato sempre nei confronti del contribuente;
Il modello 730 può essere presentato entro il 30 settembre.
Il conguaglio della dichiarazione avverrà in base a quando il modello verrà presentato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate, quindi è bene affrettarsi per ricevere il conguaglio il prima possibile!Tracciabilità pagamenti
- La detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il contribuente dimostra l'utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione;
Documenti necessari
- Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
- Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari rilasciati dall’Agenzia delle Entrate
- Eventuali modelli F24 pagati per le imposte e gli acconti dovuti
- Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
Redditi di lavoro dipendente/ pensione e assimilati:
- Certificazione unica (CU)
- Certificato delle pensioni estere
- Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio
- Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a lavoratori domestici (COLF o BADANTI)
REDDITI DA TERRENI E FABBRICATI:
- Visure catastali;
- Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione;
- Contratti di locazione Legge 431/98;
- Canone da immobili affittati.
Tracciabilità dei pagamenti
A partire dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
- Contratto di locazione regolarmente registrato, per le persone che vivono in affitto;
- Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo;
- Tutta la documentazione per la Ristrutturazione edilizia (bonifici, fatture, Scia, ecc.);
- Tutta la documentazione per il Risparmio energetico (bonifici, fatture, Enea, ecc.);
- Spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati (bonifici, fatture, ecc.).
- Rette pagate per l’asilo nido;
- Ricevute o quietanze di versamento per le attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina…);
- Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti;
- Spese di istruzione per la frequenza di:
- scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa);
- corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri
- Spese per visite generiche e specialistiche, scontrini della farmacia, spese per interventi chirurgici, esami di laboratorio;
- Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi);
- Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista);
- Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio;
- Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri;
- Ricevute per acquisto protesi sanitarie;
- Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero;
- Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
- Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici);
- Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli)
- Spese per visite, scontrini della farmacia, ecc.
- Contratti stipulato e quietanza di versamento per assicurazione vita, infortuni
- Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
- Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
- Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare
- Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici
- Spese per l’acquisto di cani guida
- Spese funebri
- Abbonamento trasporto pubblico
- Assegni periodici versati / percepiti dall’ex coniuge;
- Erogazioni liberali
- Investimenti all’estero al 31/12
- Certificazioni bancarie attestanti il valore delle attività all’estero
Chi può presentare il modello 730
- Pensionati o lavoratori dipendenti;
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- Sacerdoti della Chiesa cattolica;
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Da quest’anno i contibuenti sopra elencati anche se hanno un sostituto d’imposta possono scegliere di presentare il modello 730 senza sostituto, e chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
IL MODELLO 730 PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE:
- In forma congiunta da uno dei due coniugi;
- Per conto delle persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto.
- dagli eredi di persone decedute
Dal 2024 possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti che devono dichiarare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ai fini del monitoraggio fiscale. È possibile indicare nel modello 730, inoltre, i dati relativi alla rivalutazione dei terreni.
Chi non può presentare il modello 730
- Devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- Devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770;
- Non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente.
Errori e dimenticanze
Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione.
Se l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può scegliere di:
- Presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo;
- Presentare, in alternativa, entro il 30 ottobre un Modello REDDITI Persone Fisiche correttivo nei termini o integrativo, richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito ovvero rimandando l’eccedenza alla successiva dichiarazione.
- Se invece l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, si può effettuare la correzione solo mediante l’utilizzo del modello REDDITI Persone fisiche integrativo.
Importante
Ci sarà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta o infedele per correggere eventuali errori ed usufruire del maggior credito derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Prima di procedere, contatta sempre la sede CAF che ti ha assistito per l’elaborazione del tuo modello 730.
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