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Grazie all’azione dell’Autorità si apre ulteriormente il mercato dell’Alta Velocità con l’ingresso di un terzo operatore
L’istruttoria, avviata a marzo 2025 per presunto abuso di posizione dominante, ha riguardato le modalità di assegnazione della capacità sulla rete AV da parte di RFI
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato e reso vincolanti gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) nell’ambito del procedimento sugli ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario. Una decisione che segna un passaggio decisivo per il mercato ferroviario Alta Velocità, poiché promuove una maggiore concorrenza grazie all’ingresso di un terzo operatore e apre nuove opportunità per migliorare servizi, qualità e competitività a beneficio dei passeggeri. L’istruttoria, avviata a marzo 2025 per accertare un presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, ha riguardato le modalità di assegnazione della capacità sulla rete Alta Velocità da parte di RFI, ritenute potenzialmente idonee ad ostacolare l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, quindi, l’ingresso di nuovi operatori nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità. Gli impegni ora approvati introducono cambiamenti significativi.
In primo luogo, RFI assegnerà al nuovo entrante un pacchetto minimo di 18 canali orari sulle direttrici Alta Velocità (Torino/Milano/Roma – Torino/Milano/Venezia), garantendone la stabilità per dieci anni. È una misura che punta a rendere effettivo e sostenibile l’ingresso del nuovo operatore nel mercato. Inoltre, RFI interverrà sulle regole del Prospetto Informativo della Rete adeguandole espressamente ai principi europei relativi al miglior utilizzo dell’infrastruttura, alla tutela delle esigenze dei passeggeri e alla promozione della concorrenza. Sarà subito adottata una disciplina transitoria a tutela del “nuovo entrante” e di quelli futuri, con priorità nell’assegnazione di capacità disponibile o sottoutilizzata, così da favorire una crescita graduale e concreta dell’offerta da parte di tali soggetti.
L’Autorità ha ritenuto che queste misure siano idonee a rimuovere le criticità concorrenziali ipotizzate in sede di avvio dell’istruttoria, in quanto garantiscono condizioni di accesso eque, trasparenti e non discriminatorie alla rete Alta velocità e rendono il relativo mercato più aperto e competitivo, a beneficio degli utenti e del sistema nel suo complesso.
Roma, 6 marzo 2026
Concluso procedimento relativo al MSA tra FiberCop e TIM
L’istruttoria, avviata a dicembre 2024, si è conclusa con l’accoglimento degli impegni che superano le criticità contestate in fase di avvio.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato gli impegni proposti da FiberCop e TIM e ha dunque concluso il procedimento relativo al cd. Master Service Agreement (MSA), sottoscritto dalle due società a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024. Gli impegni sono stati accolti dopo un ampio processo di consultazione che ha coinvolto a più riprese tutti gli stakeholder del settore - anche nell’ambito di un market test - e anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom), per individuare la soluzione migliore che garantisse il dispiegarsi della concorrenza nei mercati al dettaglio e all’ingrosso e che al contempo preservasse i necessari incentivi agli investimenti futuri da parte delle imprese presenti nei mercati.
L’istruttoria, avviata il 17 dicembre 2024, aveva ad oggetto alcune clausole dell’accordo relative a vincoli di esclusiva tra TIM e FiberCop per i servizi di accesso alla rete; alla scontistica prevista da FiberCop sui prezzi di accesso alla sua rete e alle condizioni di cessione dei cosiddetti indefeasable right of use (IRU) relativi ai rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali.
Le preoccupazioni dell’Autorità, in sede di avvio dell’istruttoria, erano legate al rischio di possibili effetti restrittivi della concorrenza sia nel mercato all’ingrosso sia in quello al dettaglio, a un disincentivo ad investimenti futuri degli operatori di rete nelle infrastrutture in fibra ottica (FTTH) e al passaggio della clientela di TIM dalla rete in rame a quella in fibra.
In tale contesto, caratterizzato da scenari diversi di sviluppo della rete nelle varie aree del Paese, in termini di tecnologie presenti e dunque del livello di concorrenza infrastrutturale, l’Autorità ha voluto incentivare la concorrenza statica e dinamica, sia nelle aree in cui già si riscontra una presenza significativa di reti per l’offerta di servizi FTTH alternativi a quelli dell’incumbent, sia nella aree dove la concorrenza infrastrutturale è meno dinamica ed è necessario incentivare nuovi investimenti, senza limitare la mobilità della domanda tra i diversi operatori.
In quest’ottica, gli impegni presentati riducono significativamente la durata delle esclusive e, nelle aree in cui la rete FTTH è ancora poco sviluppata, legano l’esclusiva alla realizzazione di nuovi investimenti. Inoltre, le parti si sono impegnate ad apportare modifiche sostanziali ad un meccanismo - inizialmente presente nel MSA - di intermediazione di FiberCop nelle scelte di migrazione della clientela di TIM, garantendo a quest’ultima la necessaria autonomia ed eliminando il dubbio che tale meccanismo possa disincentivare le scelte di migrazione. L’Autorità ha considerato risolutivi anche gli impegni relativi alle modalità di applicazione degli sconti.
Roma, 23 febbraio 2026
Sanzione complessiva di 400.000 euro a Bernabei s.r.l. e a Bernabei Liquori s.r.l. per pratica commerciale scorretta
Le società hanno diffuso, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, comunicazioni ingannevoli e omissive sui prezzi promozionali indicati nella vendita di bevande alcoliche e non alcoliche
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 400.000 euro a Bernabei s.r.l. e a Bernabei Liquori s.r.l. per pratica commerciale scorretta. È stato accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, diffondono comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione. In particolare, vengono promossi in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta. Inoltre, è stata accertata l’indicazione ingannevole e omissiva di prezzi “pieni” e/o di “listino” (presentati come “barrati” sul sito www.bernabei.it e sull’app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali.
Roma, 20 febbraio 2026
Milano-Cortina 2026, avviate altre due istruttorie per ambush marketing
L’Autorità è intervenuta nei confronti di Rialto S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Il Gigante, di MD S.p.A., titolare della catena di supermercati MD, e di SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Famila
Dopo la conclusione del procedimento cautelare nei confronti di Harmont & Blaine S.p.A., l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta anche nei confronti delle catene di supermercati Il Gigante, MD e Famila. Su segnalazione e in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, l’Autorità ha avviato due istruttorie e una moral suasion per attività di marketing “parassitarie” (cd. “ambush marketing”) nell’ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, in possibile violazione dell’articolo 10 del D.L. n. 16/2020.
La prima istruttoria è stata avviata nei confronti di Rialto S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Il Gigante, per una campagna pubblicitaria denominata “TecnOlimpiadi”, svolta dal 15 al 28 gennaio scorso, con cui la società ha effettuato una vendita promozionale di elettrodomestici e prodotti di elettronica, utilizzando i cinque cerchi olimpici e immagini dei giochi invernali. La seconda istruttoria è stata invece avviata nei confronti di MD S.p.A., titolare della catena di supermercati MD, per la campagna pubblicitaria “Inizio dei Giochi Olimpici MD Edition” con immagini raffiguranti, tra l’altro, i cinque cerchi olimpici e la fiamma olimpica.
L’Antitrust, infine, ha avviato un intervento di moral suasion nei confronti di SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Famila per una campagna pubblicitaria in cui vengono evocati i simboli olimpici.
Roma, 19 febbraio 2026
Avviata istruttoria nei confronti di Procter & Gamble S.r.l. per pubblicità ingannevole
Secondo l’Autorità, i messaggi promozionali enfatizzerebbero in maniera ingannevole l’efficacia dell’epilatore Braun Skin-i expert.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette nei confronti di Procter & Gamble S.r.l. per la campagna promozionale dell’epilatore Braun Skin i-Expert, a luce pulsata, incentrata sull’efficacia e sulla durata dei risultati d’uso del dispositivo.
Secondo l’Autorità, i messaggi promozionali diffusi su diversi canali di comunicazione (spot televisivi, social media, pagina web dedicata, materiali nei punti vendita e cartellonistica stradale), utilizzando il claim “libera da peli per due anni” (o similari), enfatizzerebbero in maniera ingannevole l’efficacia del dispositivo, che inoltre non sarebbe adeguatamente dimostrata.
Roma, 12 febbraio 2026
Rating di legalità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento
Entrerà in vigore il prossimo 16 marzo. Tra le novità l’estensione della durata a tre anni e un punteggio aggiuntivo per l’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33 del 10 febbraio 2026) il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera AGCM, 27 gennaio 2026, n. 31812), che entrerà in vigore il prossimo 16 marzo. Il nuovo Regolamento, aggiornato alla prassi applicativa e all’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, tiene conto delle osservazioni e dei suggerimenti arrivati dagli stakeholder durante la Consultazione pubblica.
Le imprese possono già consultare il nuovo Regolamento i relativi documenti sul sito dell’Autorità. In particolare, si evidenzia il Comunicato messo a disposizione delle imprese come guida alla lettura della nuova disciplina, anche transitoria.
Questi i principali elementi di novità:
- il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni;
- verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
- l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri.
A fronte della maggiore durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati rafforzati i presidi di legalità - con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario - e sono state inasprite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi.
Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità - sezione Rating di legalità.
Roma, 11 febbraio 2026
Sanzione di 800.000 euro ad Agos Ducato per discriminazione IBAN
La società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con una sanzione pari a 800.000 euro un’istruttoria in applicazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 260/2012 (c.d. regolamento SEPA) nei confronti di Agos Ducato SpA. La società, a partire dal 2014 e fino al 2023, non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani, violando così il principio di parità di trattamento di cui all’art. 9 del Regolamento SEPA.
L’articolo 9 del Regolamento SEPA stabilisce che i beneficiari di pagamenti devono accettare IBAN provenienti da qualsiasi Paese SEPA, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto, con l’obiettivo di equiparare i pagamenti transfrontalieri a quelli nazionali. La discriminazione dell’IBAN, quando si effettua un bonifico o un addebito diretto in euro, costituisce una barriera al mercato unico europeo, perché ostacola la libera circolazione dei servizi finanziari e, dunque, la realizzazione del mercato unico dei pagamenti. La norma in questione, dal momento che ha come ricaduta ultima la facoltà del consumatore di avvalersi di un unico IBAN nell’intera area SEPA, rimuove le difficoltà pratiche nell’accedere ad un conto corrente nel Paese in cui desiderano acquistare un servizio o un prodotto.
Roma, 9 febbraio 2026
Sanzione di 9 milioni di euro a eDreams per pratiche commerciali scorrette
L’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns.
L’Autorità ha accertato che le società, nell’offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. A tal fine, eDreams ha presentato l’offerta di Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi dell’abbonamento, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta d’acquisto e guidare il consumatore nell’adesione a Prime. Inoltre è stata prospettata in modo ingannevole l’effettiva entità degli sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo poco trasparente l’esistenza di differenziazioni di prezzo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime.
La libera scelta del consumatore è risultata compromessa anche perché eDreams ha preselezionato la versione più costosa dell’abbonamento, ossia Prime Plus, e perché gli utenti non in possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita previsto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale prova, sono stati sottoposti a un addebito immediato del prezzo dell’abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione preventiva.
Queste condotte, configurando una pratica che presenta profili di ingannevolezza e di aggressività, integrano violazioni degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera g), 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo e hanno comportato l’irrogazione di una sanzione pari a 6.000.000 euro.
L’Autorità ha inoltre accertato che le società hanno ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del periodo di prova sia durante la vigenza dell’abbonamento Prime, attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il servizio clienti. Questa seconda pratica configura una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo, e ha portato a una ulteriore sanzione pari a 3.000.000 euro.
Roma, 4 febbraio 2026
Milano-Cortina 2026, avviata istruttoria nei confronti di Harmont & Blaine per ambush marketing
Secondo l’Autorità, la società avrebbe diffuso online e sui principali social network alcuni messaggi pubblicitari in cui è spesso ripreso il simbolo olimpico e/o utilizzato l’hashtag #MilanoCortina e #MilanoCortina2026, richiamando in maniera diretta la manifestazione.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha avviato un’istruttoria - con sub-procedimento cautelare per la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari - nei confronti di Harmont & Blaine S.p.A. La società avrebbe svolto attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie (cd. ambush marketing) in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Harmont & Blaine S.p.A. ha infatti diffuso online e sui principali social network alcuni messaggi pubblicitari nei quali - anche in abbinamento ai segni distintivi della società - viene spesso ripreso il simbolo olimpico (costituito dai cinque cerchi colorati) e/o utilizzato l’hashtag #MilanoCortina e #MilanoCortina2026, richiamando così in maniera diretta e testuale la manifestazione. Tale pratica viene svolta anche attraverso il ricorso ad influencer e tramite la pubblicità della linea di capi d’abbigliamento “Cortina a Colori”.
L’utilizzo di questi messaggi pubblicitari, tenuto conto che Harmont & Blaine S.p.A. non figura tra gli sponsor ufficiali delle Olimpiadi, sembra creare un collegamento illecito tra il marchio “Harmont & Blaine” e i prossimi Giochi Milano-Cortina 2026, in violazione del divieto di attività parassitarie previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione presso la sede della società Harmont & Blaine S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 30 gennaio 2026
Avviata istruttoria nei confronti delle società Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ per presunto cartello nel mercato del lavoro
Secondo l’Autorità le società si sarebbero coordinate per limitare la mobilità dei validatori di macchine automatiche per l’imballaggio.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, grazie ad una segnalazione tramite la propria piattaforma di Whistleblowing, ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dell’approvvigionamento della figura professionale dei “validatori” di macchine automatiche per il packaging.
Secondo l’Autorità, che per la prima volta ha avviato un’istruttoria relativa ad un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del lavoro, le società si sarebbero accordate affinché nessuna di loro assumesse i validatori di macchine automatiche - per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco - che in precedenza avessero lavorato presso almeno una delle altre. I funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle società con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 26 gennaio 2026
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